REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE N. 72 DEL 14-12-1993
“Disciplina delle attività regionali di protezione civile”
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo partecipa al Servizio Nazionale di protezione civile istituito dalla legge 24
febbraio 1992, n. 225 assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile indicate nel successivo art. 3 al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l' ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
A chi è Aquilano, come me, queste parole arrivano come bastonate.
Dopo richieste, informali e formali, il Comune dell’Aquila si è deciso (non tanto tempo fa) ad emanare una lista di luoghi di raccolta in caso di eventi calamitosi. Li ha definiti e inviati ai giornali. Chi si è perso l’articolo o non ha avuto tempo né luogo ove informarsi, brancola ancora nel buio.
Sono piazzali, luoghi aperti nei quali radunarsi. Non sono luoghi attrezzati, per esempio, con acqua potabile, corrente elettrica eccetera. Vai lì e aspetti.
Dove sono i piani di emergenza regolamentati da una legge del ’93? Nell’articolo 28 della legge si “proclama”: La Regione assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la disciplina degli uffici comunali di protezione civile. Per tale finalità vengono attivate specifiche iniziative formative e di aggiornamento, con oneri a carico della Regione, nei confronti del personale dei Comuni addetto alle attività di protezione civile.
Ricordate la notte del 6 aprile? Certo, chi può dimenticarla!! Noi aquilani seguivamo le notizie dalla radio e personalmente per tutta la giornata ho vagato tra lo stadio Fattori, Acquasanta e Piazza D’Armi, dove, infine, trovai qualcuno che a fatica iniziava a organizzare qualcosa, nell’assenza totale dei servizi minimi. La Protezione Civile dovette persino metter su le cabine elettriche.
E’ ora che si attuino dei piani veri e propri, basta con il rimpallo di responsabilità! E che questi vengano resi noti, con ogni mezzo, alla popolazione. Le aree di accoglienza devono essere segnalate adeguatamente.
Quelle definite dai nostri Comuni sono le cosiddette aree di attesa: nelle aree di attesa si confluisce una volta abbandonata la propria abitazione o il luogo di abitazione al momento dell'evento. In tali luoghi si forniscono le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa che vengano allestite le aree ed i centri di ricovero con tende e roulottes. Le aree di attesa solitamente sono utilizzate per poche ore o al massimo per qualche giorno.
Poi ci sono le aree di ricovero della popolazione, che sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione colpita e, ancora, le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse che rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione.
Fatelo subito!!!
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